Analisi dettagliata di tutti i titoli, attestati e certificati acquisibili da chi lavora nella gestione progetti.
1. Introduzione
Non possiamo prevedere come e quando finirà la negativa congiuntura socio-economica e lavorativa che da troppo tempo attanaglia la nostra amata Nazione e un po’ tutta Europa. Le ipotesi purtroppo sono le più disparate e spesso discordanti fra loro. Ma su una cosa ritengo si possa essere tutti in buon accordo: fermi non si può restare e occorre, con coraggio, determinazione e tanta speranza provare a cambiare.
E questo seppur consci che non sempre il cambiamento è di per sé stesso foriero di cose migliori e comporta sempre il correre di seri rischi. Ma di routine non si cambia e occorre quindi gestire al meglio dei processi di dis-continuità con il passato, dei nuovi viaggi che, da una situazione attuale, che non ci soddisfa, ci portino a raggiungere nuove mete, nuovi obiettivi, nuovi risultati desiderati.
In tutto il mondo civilizzato, a questi viaggi nel tempo e nello spazio viene dato il nome di “Project”, progetto, intendendo con questo termine l’accezione di “sforzo coordinato e limitato nel tempo, teso al raggiungimento di specifici obiettivi desiderati, in presenza di vincoli di tempo, costo e qualità”.
Proprio partendo da tali considerazioni, i futuri progetti pubblici e privati, direi anche per motivazioni di carattere etico e umanistico, dovranno essere gestiti al meglio e con la massima qualità e professionalità possibile, ma soprattutto dovranno essere affidati alle cure di persone competenti e in grado di condurli laddove gli sponsor, i committenti o gli utenti finali dei prodotti/servizi progettuali avranno indicato.
E così, come per ogni nave esiste un comandante, per ogni orchestra un direttore, per ogni comune un sindaco, … e via dicendo, per ogni progetto deve necessariamente esistere un “responsabile” (da: colui che ha le risposte) dello stesso. Da qui, la grande importanza e rilevanza sia lavorativa che sociale del “ruolo” professionale che generalmente viene denominato “Project Manager” o “Responsabile di Progetto”. E non potendo esistere alcuna organizzazione pubblica o privata, profit o no-profit, che non agisca per progetti, in modo più o meno frequente e consapevole, non sussiste di conseguenza nessuna organizzazione che non debba individuare e nominare, al proprio interno o come collaboratori esterni, dei validi e qualificati Project Manager.
2. Il Project Manager: professione emergente
Per poter svolgere al meglio e con cognizione di causa il proprio “mestiere”, i Project Manager devono necessariamente possedere adeguate Competenze di Gestione Progetti (Project Management). Devono cioè saper avviare, pianificare, realizzare, controllare e chiudere un progetto nel modo migliore, utilizzando con maestria Conoscenze, Abilità e Capacità di Project Management, e questo in linea con quanto previsto dalla direttiva europea EQF.
Allo stesso modo essi devono necessariamente possedere adeguate “soft skill” di natura comunicazionale, relazionale, sociale e comportamentale.
Ma cause ataviche di tipo culturale, sindacale, contrattuale, ecc. (cause che non si intende qui affrontare), hanno fatto sì che per troppo tempo i Project Manager italiani abbiano svolto tale proprio strategico e fondamentale ruolo in un modo che potremmo definire “sotto mentite spoglie”, non vedendo spesso riconosciuta né ufficialmente né contrattualmente la propria preziosa posizione professionale, rientrando di sicuro la professione del Project Manager tra quelle non organizzate in Ordini e Collegi. A riprova di ciò, basti sottolineare che, nel momento in cui scrivo, non mi risulta esistere alcun Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che citi, tra le varie funzioni e mansioni lavorative assegnabili al personale di una azienda, il termine Project Manager, o similari.
Alla mancanza per troppi anni in Italia di percorsi di studio universitari dedicati all’ambito disciplinare del Project Management, i Project Manager italiani hanno per decenni reagito cercando di qualificare il proprio ruolo tramite la acquisizione delle cosiddette certificazioni internazionali, come la nota PMP® del PMI americano. Decine di migliaia di persone hanno acquisito queste certificazioni, spesso con esami alquanto ostici e costosi, pur di poter dimostrare, innanzi tutto a se stessi, ma anche ai propri referenti aziendali (interni o esterni), di potersi fregiare del titolo professionale di Project Manager. E il sottoscritto ritiene di poter affermare di aver contribuito come pochi alla diffusione in Italia dei principali “standard-de-facto” di Project Management.
Ma l’8 febbraio del 2011 una sentenza del Tar Lazio annullava quella che forse fu la prima gara di un ente pubblico nella quale si richiedesse ai fornitori di presentare proprio personale in possesso della certificazione PMP®. A detta del giudice infatti la “referenza” richiesta non poteva essere considerata come una certificazione di natura professionale in quanto, in Italia, le certificazioni valide in ambito pubblico possono essere solo quelle accreditate con Accredia.
Non si può negare come tale sentenza costituì per molti di noi un brutto colpo, ma, al contempo, permise di riconsiderare ex-novo l’inquadramento giuridico e normativo della nostra professione. Iniziò così per molti project manager italiani un lungo percorso di ricerca e di approfondimento della questione “professione Project Manager”, percorso che tre anni dopo giunse ad una importante e rivoluzionaria svolta: la Legge 4/2013.
3. La Legge 4/2013
Per fortuna, nel gennaio del 2013 l’emanazione della legge n. 4, sulle professioni non organizzate in Ordini e Collegi, ha permesso a milioni di cittadini italiani, compresi i Project Manager, di poter finalmente vedere qualificata e/o certificata ‘de-iure’ la propria professionalità, attraverso Associazioni o altri Organismi in grado di proporre percorsi di qualificazione/certificazione in conformità con le norme e gli standard di project management vigenti.
Ai sensi della legge 4/2013, sempre nel 2013 nasce ASSIREP – Associazione Ruoli e Professioni di project management – quale costola di ISIPM. Nel dicembre dello stesso anno ASSIREP viene inserita dal MiSE nell’apposito elenco web delle Associazioni Professionali.
Grazie a tale validazione del MiSE, l’iscrizione di una persona a ASSIREPpermette di ottenere un’ Attestazione relativa agli standard di qualità e di qualificazione professionale dei servizi erogati. Quindi ASSIREP rilascia ai propri iscritti, che lo richiedano esplicitamente, un Attestato di Qualificazione Professionale in merito:
Agli standard di qualità e di qualificazione dei servizi professionali erogati, ai sensi delle prescrizioni del D.lgs. 59/2010, art.81. Tale D.lgs. prevede che un Attestato di qualità dei servizi descriva, verso il consumatore, il servizio prestato dal professionista e le modalità di prestazione delle garanzie di trasparenza del mercato. In particolare, l’Attestato contiene: i dati identificati, i riferimenti all’iscrizione ad un registro pubblico, all’autorità competente dell’autorizzazione e allo sportello unico, eventuale assicurazione professionale, informazioni sull’associazione e sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse, indicazione sul rispetto del codice di condotta e sul meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie;
Al possesso di idonea qualificazione professionale, ovvero la garanza dell’acquisizione di una specifica qualità tecnica. Il compito delle Associazioni, quali ASSIREP, è quello di verificare il possesso di tali qualificazioni professionali in accordo con leggi e norme vigenti. Tali qualificazioni possono essere rilasciate da Organismi titolari (rif. D.lgs 12/13) (Università, Regioni, ecc…) e da Organismi di Certificazioni accreditate da Accredia.
Ai sensi della Legge 4/2013 risulta quindi evidente come le Certificazioni siano un eventuale elemento aggiuntivo alla Attestazione, dal momento che la Certificazione non attesta la qualità dei servizi professionali erogati, ma bensì la conformità ad una norma o ad uno standard.
La Certificazione è dunque prevista dalla legge nell’ambito della “autoregolamentazione volontaria e non garantisce:
la verifica del rispetto delle regole deontologiche, a tutela degli utenti;
il rispetto delle regole sulla concorrenza;
la garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali;
l’adozione di un codice di condotta (ai sensi del codice del consumo);
la presenza di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore a tutela dell’utente (ai sensi del codice del consumo);
l’eventuale possesso di una polizza assicurativa RCA.
I soci dell’Associazione Professionale sono autorizzati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione come marchio (o attestato) di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi forniti ai consumatori, nell’esercizio dell’attività professionale di project manager.
4. Le norme ISO/UNI di riferimento
In merito alla “disciplina” del Project Management, giunta ormai ad un livello di maturità consolidato e internazionalmente riconosciuto, la norma italiana di riferimento è la Uni 21500, quale traduzione della Linea Guida ISO 21500. Tale norma, seppur sintetica, ha recepito le varie griglie e i vari “body of knowledge” sviluppati per decenni da eminenti centri di ricerca, associazioni e istituti internazionali (es. il PMBok® del PMI® americano), integrandoli, omogenizzandoli e andando a definire una griglia “Processi”/”Tematismi” che possiamo davvero considerare come la summa di oltre 80 anni di studio e di ricerca nei vari ambiti merceologici e operativi dove si è fatto un reale e qualitativo utilizzo del project management.
Occorre evidenziale che nel dicembre del 2020 è stata pubblicata da ISO la Linea Guida ISO 21502 che va a sostituire la precedente ISO 21500. Al momento in cui scriviamo, UNI sta valutando la necessità o meno di adottare tale nuova ISO, e se tradurla in italiano. Per il momento quindi in Italia vige ancora la UNI 21500
La legge 4/2013, oltre a indicare la possibilità di processi di autoregolamentazione in conformità di norme tecniche di riferimento, si auspica ovviamente che tali norme possano quanto prima essere definite in ambito UNI. Le associazioni professionali, ai sensi della legge sulle professioni non organizzate in ordini e collegi, sono al momento non meno di 400. Le norme tecniche definite in ambito professioni non regolamentate (così le chiama UNI) sono invece poche decine. E con un ente come UNI che probabilmente non riuscirà ad emanare più di 8 o 10 norme professionali l’anno, è evidente come per molte professioni non-ordinistiche la norma di riferimento non uscirà in tempi brevi o, forse, non uscirà mai. Del resto, la presenza o meno di una norma non impedisce la nascita di una Associazione professionale né la sua iscrizione nell’elenco del MiSE.
Ma come Project Manager siamo stati fortunati, e anche grazie al lavoro del gruppo GDL13, a fine 2016 ha visto la luce la norma UNI 11648, norma che descrive le competenze che il ruolo professionale del Project Manager deve possedere
Ho personalmente preso parte, prima come presidente di ISIPM e poi come presidente di ASSIREP, alle attività del Gruppo di Lavoro UNI (GDL13) che ha redatto la norma, e non ho mai negato, e non lo faccio nemmeno qui, che la Uni 11648 non è ancora, a mio avviso, ottimale e vi sono ampi margini di miglioramento, specie per ciò che attiene la specificazione delle abilità e delle soft skill del project manager.
Ciò nonostante, la norma Uni 11648 esiste, è frutto di una lunga negoziazione fra diversi soggetti pubblici e privati, e costituisce il principale “framework” nazionale sulle competenze del Project Manager, andandosi a configurare come strumento tecnico rispetto al quale gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati da Accredia possono certificare la conformità fra le competenze descritte dalla norma e quelle in possesso del Project Manager certificato. Ed è davvero particolare sottolineare che proprio l’Italia, dove il project management non ha ancora la diffusione e l’utilizzo che è invece riscontrabile in gran parte dei paesi più civilizzati, sia la prima nazione europea ad aver pubblicato una norma tecnica per il ruolo professionale del Project Manager; una contraddizione, se vogliamo, ma della quale prendiamo atto con molto piacere.
E’ bene far notare che la norma UNI 11648 ingloba, per la parte attinente le conoscenze teoriche del Project manager, quanto definito all’interno della Linea Guida 21500. Orbene, avendo ISO pubblicato la 21502, che dovrebbe andare a sostituire la UNI 21500, ne consegue che alche la UNI 11648 sarà probabilmente oggetto di una sostanziale revisione e aggiornamento da parte di UNI. In attesa di tale eventuale revisione, per il momento la attuale UNI 11648 resta la norma di riferimento per la professione del Project Manager.
La pubblicazione della norma UNI 11648 ha permesso lo sviluppo delle Certificazioni professionali per i Project Manager. Troppo spesso però si parla di “Certificazioni” (dei Project Manager o di Project Management!) mettendole in immotivata contrapposizione, o equipollenza, con le “Attestazioni” professionali ai sensi della Legge 4/2013. Di certo vi è al momento molta confusione e non tutti gli organismi di project management presenti in Italia si stanno adoperando per fare adeguata chiarezza.
Vedo allora di provarci io, se non altro per i 7 anni ei sperienza acquisita nel ricoprire il ruolo di presidente di ASSIREP.
5. Attestati, certificati, qualifiche e .. altro
La pubblicazione della legge 4/2013 e, a seguire, l’alquanto rapida pubblicazione della norma Uni 11648 ha però ingenerato un contesto di grande confusione sull’uso corretto dei termini quali Certificato, Attestato, Qualifica, ecc.
E non poche realtà, soprattutto quelle più business oriented, hanno approfittando di questa confusione per alimentare disinformazione al solo fine di continuare a proporre al mercato “pezzi di carta” il cui valore è andato notevolmente calando.
Vergognoso, inoltre, il tentativo da parte di alcuni noti Istituti di gettare discredito sulle Associazioni professionali per la sola paura che i propri membri potessero ... scappare dal recito.
Queste dinamiche altro non sono state, a mio avviso, che i colpi di coda di persone/aziende che non avendo saputo o voluto capire le grandi opportunità offerte dalla legge 4/2013, hanno preferito, con un classico atteggiamento di resistenza al cambiamento, portare avanti una propria narrazione basata sull’uso improprio o ambiguo di certi termini.
Bene ha fatto quindi il MiSE nel pubblicare una serie di note che cercano di chiarire al meglio il contesto di riferimento e il corretto utilizzo dei principali termini di glossario.
Non posso quindi che invitare tutti a leggere con molta attenzione il documento “Errori più frequenti” visionabile alla pagina https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Associazioni_professionali_Errori_pi%C3%B9_frequenti_nov2014.pdf.
Facendo ora riferimento a quadro legislativo e normativo, è possibile suddividere i “titoli” acquisibili da un Project Manager suddividendoli in titoli che si rifanno a standard proprietari (li chiameremo “Credenziali”) rispetto ai titoli che si rifanno alle legge e alle norme nazionali (li chiameremo “Attestati” o “Certificati”).
Al momento ritengo di poter suddividere tali titoli nei seguenti gruppi:
Credenziali di Project Management, Basiche(come la ISIPM_Base®, la Capm®, la Ipma_D®, ecc.) o Avanzate (come la PMP®, la Ipma_B®, ecc.), erogate rispetto a standard proprietari e solitamente non nazionali, da organismi non accreditati da Accredia. Tali credenziali non sono valide in ambito professioni ex-lege 4/13;
Certificazioni di Project Management (come la ASSIREP-K®) erogate in conformità con la norma Uni 21500 da Associazioni Professionali. Tali certificazioni non sono però accreditate da Accredia e quindi non rientrano fra i titoli previsti dalla legge 4/13;
Certificazioni dei Project Manager conformi alla norma Uni 11648 e erogate da organismi accrediti da Accredia (come Aica, Aicq Sicev, Cepas, ecc.). Tali certificazioni sono valide in ambito professioni ex-lege 4/13;
Attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciati da Associazioni professionali iscritte all’elenco de MiSE. Tali attestati sono validi in ambito professioni ex-lege 4/13.
È giusto sottolineare come spesso, per colui che si candida ad acquisire un titolo professionale valido ai sensi della legge, il possesso di una credenziale basica o avanzata costituisce un elemento importante nella analisi dei requisiti del candidato e può permettere di non eseguire, in toto o in parte, alcuni moduli dell’esame (es. Prove scritte).
Mi preme inoltre sottolineare la particolarità della certificazione ASSIREP-K, prima certificazione basica di project management il cui esame è online ed è a titolo gratuito. Solo dopo aver superato l’esame è possibile richiedere, versando la relativa quota, il rilascio del certificato.
6. ANAC e il RUP-Project Manager
A valle del nuovo Codice degli Appalti, ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione”) ha redatto le cosiddette Linee Guida di attuazione, chiedendo preventivamente alla società civile di inviare suggerimenti attraverso una fase di consultazione pubblica. L’apporto di ASSIREP a tale consultazione è stato determinante nell’introdurre per la prima volta in ambito LL.PP. il ruolo del Project Manager. Sta di fatto che ANAC nelle sue Linee Guida n. 3 dichiara che il RUP — Responsabile Unico di Procedimento — per particolari procedimenti, in termini di importo lavori e complessità, deve dimostrare di possedere una adeguata “competenza” come Project Manager. Un grande risultato ed una opportunità che ci si augura venga appieno compresa e applicata dalle stazioni appaltanti. Ovviamente avremmo preferito che ANAC specificasse cosa si debba intendere per “Competenza Adeguata” e come essa debba, nei fatti e nei titoli, essere dimostrata dal RUP. Il non averlo fatto ha permesso a molti organismi che si occupano di project management di declinare la propria versione dei fatti, secondo le quali tale competenza la si può dimostrare semplicemente partecipando ad un corso, oppure mostrando il possesso di una delle tante spille rilasciate da associazioni o istituti vari. Riallacciandomi a quando pocanzi argomentato, sono invece più che convinto che solo il possesso di una qualificazione o di una certificazione “ai sensi delle leggi e in conformità alle norme nazionali” possa avere una validità in un contesto di Pubblica Amministrazione. Ma, come si dice, chi vivrà vedrà.
7. E alla fine giunsero anche le Regioni
Da tempo il Ministero del Lavoro sta lavorando su un “Atlante” che dovrebbe avere lo scopo di descrivere tutti i lavori, le qualifiche e le professioni esistenti. Oggi tale atlante è gestito da Inapp. In prima persona ho provato in vario modo a intercettare i referenti di tale atlante (consulenti Isfol) affinché il documento finale non solo contenesse la professione del Project Manager ma, soprattutto, la descrivesse in modo corretto e conforme alla norme Uni. Tutto vano. Alla fine l’elefante ha partorito il topolino, ovvero la scheda “ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) — Gestione dei progetti (Project management)”, visibile alla seguente pagina. E da questo topolino ora rischiano di riprodursi ... sorci più brutti, all’interno di quei “Repertori” che le Regioni sono tenute a sviluppare. Basta, a titolo di esempio, osservare quello che ha messo a punto la Regione Lazio alla seguente pagina.
In tale “summa” dello scibile umano, relativamente al Project Management, si definisce il Project Manager come “progettista” che deve realizzare non un piano di progetto ma bensì un “progetto esecutivo”, progetto esecutivo che non va poi eseguito ma “costruito”. Insomma, ci manca solo cemento e cazzuola, e il ruolo del project manager, quale moderno manovale edile, è descritto in modo esaustivo.
Che dire? Nulla, davvero: Non ci sono parole. Speriamo solo che ora i “corsifici” regionali, basandosi su tali puntuali indicazioni scientifiche, non partano con l’erogare a tappeto una serie di corsi tesi al rilascio di squalificanti qualifiche professionali di project management, nella speranza ovviamente che poi il mercato sappia distinguere fra “squalifiche” e “qualifiche”. Restiamo a vedere, adeguatamente … preoccupati, si intende.
8. Percorso di professionalizzazione consigliato
Non potevo, a questo punto, non fornire una mia “personale” indicazione di quello che potrebbe essere un “percorso di qualificazione”, e dunque di professionalizzazione, che sia il più agevole, veloce ed economico possibile.
Do per certo che alcuni miei cari vecchi … amici non saranno in accordo e diranno che queste mie indicazioni sono .. di parte. Ma certo che lo sono: sono le mie! Se non in accordo con me, quindi, non stiano li a criticarmi, ma scrivano le loro opinioni al riguardo; siamo in democrazia. ;)
Allora iniziamo. Seguirò la logica del Gioco dell’Oca, indicando le caselle eventualmente da saltare:
Possiedi una credenziale di Project Management quali la PMP, la ISIPM-Base, la EPM Knowledge, ecc. Se si salta al Punto 5, altrimenti prosegui con il Punto successivo;
Hai in passato frequentato un corso di Project Management almeno basico e, meglio, conforme alla norma UNI 21500? Se si, salta Punto 4;
Ti consiglio di seguire un corso di Project Management, per lo meno basico. Non posso che consigliare quelli on-line di Nextarget e che sono descritti in altre pagine di questo sito;
Acquisisci la certificazione ASSIREP-K, effettuando a monte i due test AVC1 e AVC2 del tutto gratuiti (vedi sito www.assirep.it)
Se non possiedi 2 anni di esperienza minima come Project Manager … de-facto o, in alternativa, 1 anno di esperienza come Project Manager +3 minimo come membro di un Team di Progetto, devi attendere di acquisire sul campo l’esperienza di cui sora. Il tal caso salta al Punto 9;
Associati ad ASSIREP come socio Ordinario e richiedi l’“Attestato di Qualificazione professionale”;
Per certificarsi ai sensi della norma Uni 11648 e apparire così nell’elenco pubblico dei Project Manager gestito da Accredia, contatta uno degli Organismi di Certificazione che hanno sviluppato uno schema per il Project Manager;
Complimenti, sei un Project Manager professionista ai sensi delle leggi e delle norme nazionali!
Fine percorso.
9. Conclusione
Per concludere si può oggi affermare, leggi e norme alla mano, che il Project Manager è a tutti gli effetti una professione a sé stante, non rientrante fra quelle organizzate da decenni in Ordine e Collegi, ma, ciò nonostante, organizzata in associazioni professionali iscritte ad un apposito elenco del MiSE. Di certo oggi, noi Project Manager, non ci dobbiamo più sentire come ricoprenti un ruolo lavorativo e professionale inesistente o non riconosciuto.
Ma la strada da percorrere affinché tale importante e strategico “mestiere” abbia anche da noi la giusta visibilità sociale e il riconoscimento, anche retributivo, che merita, è ancora lunga e piena di insidie.
Per questo occorre fare massa critica, diventare una lobbie, nel senso più nobile del termine. Far parte di una comunità di pratica e di una grande Associazione è l’arma vincente.
Non restiamo quindi alla finestra ad attendere gli eventi e, soprattutto, non ci facciamo convincere o confondere da coloro che, per ragioni spesso di mero e personale interesse economico, vedono nella L.4/13 null’antro che una minaccia.
Restiamo uniti,
Eugenio Rambaldi
P.S. Chi volesse confrontarsi con me su quanto sopra esposto può scrivermi a: rambaldi@nextarget.it
Grazie,
Note
1) In Italia in termine “progetto” viene più comunemente utilizzato per descrivere il risultato, l’output, del processo di progettazione ad opera, per l’appunto, dei progettisti. Chi si occupa di project management avrebbe di certo meno problemi se i progetti dei progettisti venissero definiti, come nel mondo anglosassone, “disegni”. In questo mio scritto darò invece al temine “progetto” una accezione diversa e più attinente alla radice latina del termine (Pro-iacere), ovvero l’essere proiettati, protesi verso qualcosa. E non vi è dubbio che all’interno di un progetto (project) può esservi una fase preliminare di progettazione (disegno). Basta intendersi sul significato delle parole, mantenendo ben differenziati i ruoli professionali del “progettista” da quello del “project manager”.
2) Il quadro europeo delle qualifiche, in inglese “European Qualifications Framework” (EQF) è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei. Per “qualifica” si intende una certificazione formale rilasciata da un’autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
A partire dal 14 febbraio 2008 per ogni qualifica rilasciata in Europa può essere identificato il corrispondente livello di EQF e questo permette di confrontare qualifiche acquisite in diversi paesi.
L’EQF adotta un sistema basato sui risultati di apprendimento ottenuti alla fine del percorso di formazione.
I risultati di apprendimento sono definiti in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze. Il risultato complessivo è un indice, compreso tra 1 ed 8, che si propone di identificare in modo veloce ed univoco il livello di approfondimento raggiunto in un certo ambito. (fonte: Wikipedia)
3) Il PMI — Project Management Institute Americano — ha di certo il merito di aver diffuso a livello internazionale il suo framework PMBok®, promuovendo diversi livelli di certificazione delle conoscenze di Project Management tra cui lo standard PMP — Project Management Professional. Ma non possono non essere ricordati altri importanti organismi tra cui l’IPMA svizzero e l’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM), di cui mi onoro essere stato il primo fondatore. Di rilievo anche le certificazioni sul metodo Prince2 sviluppato in Inghilterra.
4) Il testo della sentenza è scaricabile dalla pagina pubblica https://www.assirep.it/risorse/fonti-di-riferimento
5)Accredia è l’Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. (www.accredia.it)
6) Il MiSE gestisce l’elenco pubblico delle Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Tali Associazioni autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa. L’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestato è visionabile alla paginahttps://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
7) Erroneamente alcuni parlano, a tale proposito, di “autodichiarazione”, ritenendo che il legislatore, nel parlare di auto-regolamentazione intendesse affermare che ognuno può autonomamente dichiararsi conforme ad una norma. Ciò non ha alcun senso, in quanto la auto-regolamentazione può avvenire, da specificazioni UNI e Accredia, solo sottoponendosi liberamente ad un processo volontario di certificazione presso un organismo di certificazione in tal senso accreditato.
8) Per comodità, e per non creare ambiguità, si utilizza qui il termine ‘Credenziale’ per indicare quelle certificazioni che non sono erogate da Organismi di Certificazione accreditati con Accredia.
9) La nota inviata da ASSIREP ad ANAC durante la fase si consultazione pubblica è visionabile alla paginahttps://www.assirep.it/risorse/verbali scaricando il file denominato “20170628 — Nota inviata ad ANAC.pdf”
10) Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
Articolo a firma di Eugenio Rambaldi – Ultimo aggiornamento: 03-03-21
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